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Simmetria tra domanda di mediazione e impugnazione della delibera


Il Tribunale di Roma respinge una richiesta di annullamento di una delibera assembleare osservando come l’art. 4 del D. Lgs. 28/2010 dispone che: "La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza”.

L'applicazione di detta norma impone, quindi, una simmetria tra i fatti narrati in sede di mediazione ed i fatti esposti in sede processuale, almeno per quelli principali. Diversamente, dovrebbe essere dichiarata l’improcedibilità, per mancato assolvimento della condizione prevista dal legislatore.

Tribunale di Roma n. 9450 del 13 giugno 2023

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