Amministratore condominiale
Vi sono liti attive e passive che possono coinvolgere un condominio. L'amministratore ha la legittimazione ad agire o resistere sulla base del mandato ricevuto dall'assemblea. Ovviamente dovrà rivolgersi ad un avvocato con esperienza nel diritto condominiale sia per intraprendere iniziative stragiudiziali e giudiziali per il recupero di somme nei confronti di condomini morosi, sia per predisporre e gestire contratti con i terzi vuoi per l'esecuzione di semplici lavori, vuoi per il rifacimento del tetto o della facciata.
Numerosi sono i casi in cui è necessario l'intervento dell'avvocato per il passaggio di consegne e la verifica dell'operato del vecchio amministratore ovvero per partecipare o assistere l'amministratore durante le assemblee condominiali.
In queste ed in altre ipotesi è indispensabile essere affiancati da un avvocato condominiale per ottenere la migliore difesa possibile.
Compiti dell’amministratore di condominio
L’amministratore di condominio, nel momento in cui è nominato, ha dei precisi doveri richiamati dall’art. 1130 c.c. quali:
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
- disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
- riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
- compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;
- eseguire gli adempimenti fiscali;
- curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale
- curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee
- conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;
- fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
- redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
Controllo dell’operato dell’amministratore condominiale
I condomini hanno la facoltà di controllare l’operato dell’amministratore. Questi, infatti, deve comunicare il locale dove si trovano i registri contabili e le pezze giustificative dei vari pagamenti, nonché indicare i giorni e gli orari in cui ciascun condomino può, previa richiesta, prenderne visione e ottenere copia dei documenti.
L’amministratore deve versare le somme che riceve da ciascun condomino su un conto dedicato al condominio ed esibire ad ogni richiesta copia dei rendiconti.
Revoca dell'amministratore condominiale
L’art. 1129 c.c. prevede che la revoca dell’amministratore possa essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea oppure disposta dall’autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino se non rende il conto della gestione, se non informa l’assemblea di un atto o provvedimento che esorbita dalle proprie attribuzioni o in caso di gravi irregolarità.
Sono considerate gravi irregolarità:
- l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
- la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
- la mancata apertura ed utilizzazione del conto;
- la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
- l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
- qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato.