Danni da cose in custodia
Secondo il dispositivo dell’art. 2051 c.c. ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito. Il responsabile della cosa, dunque, dovrà risarcire il danno per il semplice fatto di essere il custode della cosa. Si tratta non solo del proprietario del bene, ma anche di chi materialmente ha il possesso o la gestione del bene stesso. Il danneggiato dovrà provare il fatto, il danno e il nesso di causalità tra il fatto e il danno, mentre il custode per liberarsi sarà onerato di dimostrare il caso fortuito ovvero dimostrare che l’evento non era prevedibile né evitabile usando l’ordinaria diligenza.
Vediamo nel dettaglio alcuni casi.
Buca stradale
Spesso per la cattiva manutenzione delle strade comunali, statali o anche Autostrade l’automobilista rischia di danneggiare la propria autovettura a causa di buche non riparate o non segnalate. Come occorre comportarsi? Certamente l’ente gestore sia esso il Comune o un terzo deve far sì che la strada sia percorribile senza alcun pericolo per gli utenti. La Giurisprudenza copiosa in materia si è più volte intrattenuta sulla responsabilità del custode. Per esempio ha escluso la responsabilità nel caso in cui l’ente gestore, per il minimo lasso di tempo intercorso, non ha avuto la possibilità di rimuovere un ostacolo presente sul manto stradale; ha confermato la responsabilità invece nel caso di buca sulla strada non segnalata né visibile perché colma di acqua.
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Pavimento scivoloso
Quante volte capita di frequentare la piscina, la palestra, i locali serali, le discoteche, i centri commerciali. Ebbene sono tutti luoghi potenzialmente pericolosi in quanto devono essere puliti e a volte non viene segnalato il pericolo. I Giudici sono stati interessati da molteplici richieste di risarcimento danni per la caduta su una cosa resa scivolosa. Le sentenze ovviamente sono diverse in base alla fattispecie esaminata. Mentre un luogo come la piscina è un ambiente particolare in quanto la comune diligenza porta a ritenere che i bordi della stessa siano bagnati e, pertanto, il frequentatore dovrà prestare maggiore attenzione nel muoversi, altri luoghi tipo la discoteca non sempre consentono di vedere un pavimento bagnato e scivoloso. In questo caso alcune sentenze hanno dato ragione al danneggiato in quanto la caduta sul pavimento reso scivoloso da un liquido ivi presente, non segnalato e non visibile causa ambiente scuro è direttamente collegabile con il rapporto di custodia del proprietario dei locali.
Caduta dalle scale
Anche i casi di caduta dalle scale possono rientrare nella previsione dell’art. 2051 c.c. come danni da responsabilità da cose in custodia. Si pensi all’ipotesi di scale appena lavate, sporche di materiale oleoso, o di un gradino dissestato. In tutti questi casi il Giudice che dovrà risolvere la causa presterà particolare attenzione alle responsabilità delle parti: da un lato il custode del bene quale il condominio, il gestore dell’edificio, il proprietario di un locale, per verificare se ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi del danno quale ad esempio posizionare un cartello di attenzione, ovvero il materiale appena rovesciato o ancora il gradino appena rotto, nonché il comportamento dell’utente per verificare se con il proprio comportamento non ha concorso all’accadimento dannoso.
Selciato dissestato
Numerose sono le sentenze che si sono intrattenute sulla richiesta di risarcimento dei danni fisici subiti a causa di un marciapiede dissestato o ghiacciato. Alcuni Giudici hanno stabilito che occorre individuare non solo la presenza del bene così come deformato, ma anche le condizioni ambientali in cui è collocato. Per ipotesi durante il giorno quando e se la visibilità consente di avvedersi dell’asfalto malmesso o del possibile strato di ghiaccio allora la responsabilità del Comune può essere diminuita fino a quasi essere esclusa. Nel caso in cui invece la visibilità sia scarsa ovvero le condizioni del marciapiede o della banchina del bus non siano così visibili nel loro pericolo, allora la responsabilità del Comune o dell’ente gestore del tratto di strada sarà accertata ex art. 2051 c.c.
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