Convalida di sfratto per morosità e affitto di ramo di azienda
Nel caso portato all’attenzione della Corte di Cassazione una società ha intimato lo sfratto per morosità al conduttore per il mancato pagamento di canoni d'affitto del ramo di azienda, chiedendo la convalida al Tribunale. L’intimata ha opposto eccezioni, contestando l'applicabilità del procedimento speciale di sfratto al contratto di affitto di ramo d'azienda. Il Tribunale ha rinviato la questione alla Corte di Cassazione, chiedendo se il procedimento sommario per sfratto per morosità si applichi anche ai contratti di affitto di azienda. La questione si riferisce alla modifica dell'art. 657 c.p.c. con la riforma Cartabia, che ha esteso la procedura di sfratto ai contratti di comodato e affitto di azienda. La Corte è stata chiamata a risolvere difficoltà interpretative, con diverse opinioni giuridiche sul punto. La Prima Presidente ha ammesso la questione e l'ha assegnata alla Terza Sezione civile, mentre il Pubblico Ministero ha chiesto l’enunciazione del seguente principio di diritto: “la procedura sommaria per convalida di sfratto per morosità di cui all’art. 658 c.p.c, non è applicabile al contratto di fitto di azienda ovvero al contratto di fitto di ramo di azienda».
La Corte di Cassazione ha, invece, affermato che «A seguito delle modifiche introdotte nell’art. 657 c.p.c. dal d.lgs. n. 149 del 2022, il procedimento speciale di intimazione di sfratto per morosità di cui all’art. 658 c.p.c. è applicabile anche al contratto di affitto di azienda (o di ramo di azienda) che comprenda uno o più beni immobili».
Cassazione 29253 del 13 novembre 2024