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Danno da stress lavorativo


Durante il rapporto di lavoro il dipendente può trovarsi ad affrontare situazioni particolarmente gravose dovute a scadenze, progetti importanti, mancanza temporanea di personale. Si tratta di situazioni sicuramente stressanti, ma entro certi limiti fisiologiche nel corso del tempo. In alcuni casi, però, se le cause che determinano un disagio psico – fisico nel lavoratore perdurano e si manifestano in modo continuo ed ininterrotto, possono provocare nel dipendente un disagio così profondo da creare danni irreversibili.

Definizione

Lo stress da lavoro – correlato è lo stress causato al lavoratore da una disorganizzazione lavorativa, un ambiente di lavoro ostile o da richieste del datore di lavoro che eccedono le capacità del dipendente di affrontarle normalmente. Un caso emblematico è approdato alla Corte di Cassazione recentemente. Si tratta del caso di un dirigente medico di primo livello in ortopedia e traumatologia, dipendente di un’azienda sanitaria, che ha convenuto in causa il datore di lavoro per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all’infarto del miocardio subito a causa di un carico di lavoro con ritmi e turni intollerabili protratti per anni. Le richieste della datrice di lavoro erano causate da un sottorganico dell’azienda.

La Cassazione, in tale occasione, ha affermato che: “Il lavoratore a cui sia stato richiesto un lavoro eccedente la tollerabilità, per eccessiva durata o per eccessiva onerosità dei ritmi, lamenta un inesatto adempimento altrui rispetto a tale obbligo di sicurezza, sicché egli è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio (ad es. modalità qualitative improprie, per ritmi o quantità di produzione insostenibili, etc. o secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole), spettando invece al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l’accaduto a sé non imputabile”. (Cassa 6008/2023)

Responsabilità del datore di lavoro

Il datore di lavoro può essere responsabile dello stress lavorativo causato al proprio dipendente in tutti quei casi in cui non interviene per far cessare condotte pregiudizievoli nei confronti del lavoratore siano esse intenzionali o meno, ovvero non interviene per ripristinare condizioni di vita lavorativa salubri laddove lo stress lavorativo sia dovuto ad un ambiente non consono all’espletamento dell’attività lavorativa (ambienti umidi, troppo caldi, senza riscaldamento, senza gli strumenti necessari o con strumenti vetusti ed inadatti). Ancor più grave, poi, si rivela un ambiente discriminatorio ad opera sia di colleghi che di persone di carica più elevata consentendo addirittura di configurare casi di mobbing o straining che portano sicuramente al risarcimento dei danni a carico del datore di lavoro laddove si riesca a raggiungere la prova dei fatti e del nesso di causalità.

Prove a carico del lavoratore

Il lavoratore che denunci lo stress da lavoro deve ovviamente provare l’esistenza dell’attività lavorativa, il danno subito ed il nesso di causalità tra il primo ed il secondo. Per quanto riguarda l’esistenza del rapporto di lavoro si dovrà produrre il contratto di lavoro o equipollente, ovvero dimostrare che durante il periodo di tempo preso in considerazione il dipendente ha lavorato presso quel datore di lavoro. Per quanto riguarda il danno subito è sufficiente l’allegazione dell’evento dannoso e del conseguente danno alla salute, temporaneo e permanente non essendo necessaria l’allegazione di altri concreti svantaggi, privazioni ed ostacoli derivati dalla menomazione, essendo richiesti questi per la personalizzazione del danno.

In merito al nesso eziologico, invece, se è già stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall’ambiente di lavoro, opera a favore del lavoratore l’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 2087 c.c. in modo che dovrà essere il datore di lavoro a dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso.