Indice dei contenuti
Condividi su
Come ci si può difendere da una contestazione disciplinare?
Ricevuta la lettera di contestazione disciplinare da parte del datore di lavoro è necessario, senza indugio, prendere una decisione: o indicare per iscritto le proprie giustificazioni assumendo le proprie difese, oppure chiedere di essere sentito oralmente per poter compiutamente illustrare la propria posizione. In termini generali il dipendente può presentare le proprie difese come ritiene entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.
Quali conseguenze se non si risponde alla contestazione?
Cosa succede se i 5 giorni previsti trascorrono senza che il dipendente chieda di essere sentito oralmente o scriva le proprie giustificazioni? La Cassazione più volte si è intrattenuta sulle modalità del diritto di difesa del lavoratore al quale sia stata mossa una contestazione ribadendo come il dipendente possa scegliere la modalità che ritiene più opportuna potendo anche cambiare atteggiamento nel corso del procedimento. Secondo la Suprema Corte il lavoratore può anche scegliere di non difendersi senza per questo rimanere acquiescente alle contestazioni mosse. In questo caso il datore di lavoro, se lo ritiene opportuno, assumerà la sanzione disciplinare adatta al caso concreto ed il dipendente potrà agire investendo il Giudice della questione.
Richiesta di audizione orale
Il lavoratore, come detto, può scegliere di essere sentito oralmente a propria discolpa. Egli può presentare le difese scritte e successivamente chiedere di essere anche sentito ad integrazione di quanto già documentato. Secondo la Giurisprudenza prevalente per i rapporti di lavoro cui si applica la L. 330/1970 secondo cui il lavoratore ha un termine per difendersi dalle contestazioni disciplinari e può scegliere fra modalità scritta o verbale, le sue difese orali sono tempestive qualora nel medesimo termine egli chiede di essere sentito anche se poi la sua audizione avvenga a termine scaduto.
Analogamente nel caso in cui il lavoratore, dopo aver presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale richiesta successivamente entro il termine di 5 giorni, il datore di lavoro è tenuto a provvedere all’audizione, con conseguente illegittimità della sanzione adottata, senza poter sindacare la necessità o opportunità della integrazione difensiva, non sussistendo ragioni per limitare il diritto di difesa a tutela di interessi fondamentali del lavoratore.
Giustificazioni scritte
Il lavoratore che abbia ricevuto la lettera di contestazione disciplinare può decidere di rispondere per iscritto illustrando la propria posizione. Ciò deve essere fatto entro il termine di cinque giorni che decorre dalla firma per ricevuta della lettera di contestazione o dal ricevimento della stessa. Non ritirare la raccomandata inviata dal datore di lavoro non interrompe il termine di 5 giorni, semplicemente può dilazionare il termine iniziale se la raccomandata rimane presso l’Ufficio Postale in attesa di essere ritirata.
Nel redigere la lettera di risposta occorre fare molta attenzione e sarebbe più prudente affidarsi ad un avvocato esperto di diritto del lavoro in quanto qualunque giustificazione che si inserisce potrebbe essere interpretata in modo diverso rispetto alle proprie intenzioni. Si deve leggere bene il contenuto della lettera del datore di lavoro ed indicare per quale motivo non si ritiene che i fatti siano a sé imputabili, o il perché si è agito in un determinato modo o quant’altro utile a difendere il proprio comportamento o ciò che si è riferito verbalmente. Fatto ciò e firmata la lettera si deve inviare al datore di lavoro anticipandola per mezzo mail o fax e predisponendo poi la raccomandata con ricevuta di ritorno.
Se la lettera viene scritta dall’avvocato e firmata dall’interessato, può essere inviata per pec.
Se hai bisogno di assistenza per rispondere ad una lettera di contestazione mettiti in contatto con lo studio subito.