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Licenziamento per scarso rendimento


La Corte di Cassazione afferma che in caso di licenziamento per scarso rendimento, fattispecie particolare del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso e l’oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della sua normale prestazione.

Cassazione 9453 del 6 aprile 2023

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