Secondo la Corte di Cassazione a norma dell'articolo 1335 c.c., gli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario (come il licenziamento) si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Si tratta di una presunzione legale di conoscenza, nel senso di conoscibilità equiparata a legale conoscenza, fondata sulla prova del pervenimento all'indirizzo del destinatario della comunicazione.
Spiega la Corte, inoltre, che sebbene l'atto con il quale si impugna il licenziamento non richieda formule particolari, esso deve comunque esprimere la volontà del lavoratore di contestare il recesso disposto dal datore di lavoro in modo non equivoco, mentre nel caso di specie mancava, tra l'altro, in tale comunicazione ogni riferimento al recesso.
Cassazione 15397 del 31 maggio 2023