Fermo tecnico e risarcimento
La Corte di Cassazione ribadisce che il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato non è “in re ipsa” ma dev’essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo. Censura, quindi, la sentenza del Giudice di appello laddove disattende tale principio, in particolare là dove ha affermato che “Nella fattispecie nessuna spesa risulta dimostrata, avendo gli attori in prime cure solo dedotto di aver dovuto usare i mezzi pubblici e di essersi avvalsi della collaborazione dei parenti nel periodo di indisponibilità dell’auto di famiglia, deduzioni sufficienti per ritenere provato un danno patrimoniale; gli stessi non hanno neppure provato gli esborsi riferiti ad assicurazione e bollo auto, dato necessario per procedere alla quantificazione dell’esborso comunque affrontato anche nel periodo di fermo dell’auto. La voce in esame va quindi esclusa dal risarcimento”.
Cassazione n. 15262 del 30 maggio 2023