La Cassazione esclude la responsabilità dell’Istituto Scolastico in caso di lesioni riportate da un’alunna in quanto l’onere della prova gravante sull'amministrazione convenuta, di dimostrare il regolare adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli alunni, si può ritenere ritenersi assolto, nel caso concreto, in seguito all'emersione della circostanza che tanto le condizioni oggettive dello stato dei luoghi (non essendo stata evocata l'usura dei gradini o la loro scivolosità, né essendo stata dedotta la contemporanea presenza di più alunni) quanto le condizioni subiettive dell'allieva (dotata di sufficiente grado di sviluppo psico-motorio e di piena autonomia e capacità di deambulazione) ne rendevano inesigibile una sorveglianza continua nel tratto che separava l'aula di lezione dai bagni.
Cassazione n. 15190 del 30 maggio 2023