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Spese straordinarie e motivato dissenso


La Corte di Cassazione afferma che sebbene le spese straordinarie effettuate in favore del figlio debbano essere concertate tra i genitori, il dissenso espresso da uno di essi deve essere motivato poiché in caso di mancato accordo preventivo e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice di merito deve, oltre a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori, anche accertare le ragioni del rifiuto.

Cassazione n. 14564 del 25 maggio 2023

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