Un recente caso di affido esclusivo del minore
Il Tribunale di Livorno in un giudizio di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio di una coppia, ha accolto la domanda di affidamento esclusivo promossa dalla madre sulla base delle seguenti considerazioni:
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- il padre è irreperibile,
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- il padre non vede il figlio da oltre un anno,
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- il padre non contribuisce al suo mantenimento,
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- il padre è stato ammonito per atti persecutori e denunciato per comportamenti violenti e illeciti
In particolare il Tribunale afferma che: “In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore; l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”.
Nel corso del giudizio, inoltre, i servizi sociali hanno confermato che la madre ed il suo nucleo familiare si occupano adeguatamente del bambino.
La madre, pertanto, affidataria esclusiva del minore, può prendere da sola ogni decisione, anche quelle di maggiore importanza, relative alla salute ed istruzione del figlio.
Infine, il Tribunale di Livorno ha stabilito che il padre, tenuto conto della giovane età e della capacità lavorativa generica, deve continuare a mantenere il minore.
Tribunale di Livorno sent. 1089 del 29.10.2024