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Sentenza ex art. 2932 c.c. e condizioni dell’azione


La Corte di Cassazione conferma che in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932 c.c. non può essere emanata in assenza della dichiarazione contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio - sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dall'articolo 17 della l. n. 47 del 1985 (ora sostituito dall'art. 46 d.p.r. n. 20 380/2001) e dall'art. 40 della stessa legge n. 47/1985. Tale principio si fonda sul due presupposti: per un verso, la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti; per altro verso, la possibilità di successiva "conferma", con effetto sanante, del contratto nullo - secondo il disposto degli artt. 17, quarto comma, e 40, terzo comma, l. n. 47/1985 e 46, quarto comma, d.p.r. n. 380/2001 -non influenza la disciplina della sentenza ex art. 2932 c.c., attesa l'evidente incompatibilità tra l'istituto della conferma dell'atto nullo, previsto dalla predetta disposizione, e le peculiari caratteristiche della sentenza e l'autorità del giudicato che questa è destinata ad acquistare.

La presenza della dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c. e non un presupposto della domanda.

Cassazione 12654 del 25 giugno 2020

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