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Cosa si deve fare se il coniuge non vuole separarsi


Quando uno dei due coniugi non riesce a trovare un accordo con l'altro per la separazione, ovvero quando non ha intenzione di separarsi o ancora quando ritiene vi siano gli estremi per chiedere l'addebito, un assegno di mantenimento, l'assegnazione della casa coniugale o l'affidamento esclusivo dei figli, è necessario procedere con una separazione giudiziale.

Separarsi giudizialmente vuol dire iniziare un processo individuale volto al cambiamento totale della propria vita, delle proprie abitudini, dei rapporti con i componenti della famiglia. La separazione, inoltre, comporta un incremento dei costi fino ad allora condivisi con il coniuge, oltre che la presa di coscienza che gli obiettivi comuni dovranno necessariamente intraprendere direzioni diverse.

Contenuto del ricorso

Nel ricorso per separazione giudiziale occorrerà indicare:

  • il nome, cognome, il luogo, la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale di entrambe le parti, dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
  • il nome, cognome, codice fiscale del procuratore o dei procuratori, unitamente all'indicazione della procura;
  • la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni;
  • l'esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande o domande ad esse connesse. Devono essere allegate copie di provvedimenti già adottati;
  • le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
  • le condizioni relative ai figli e ai rapporti economici.

La parte deve sottoscrivere il ricorso.

Provvedimenti urgenti ed indifferibili

Tra il deposito del ricorso e la prima udienza davanti al Giudice devono decorrere non più di 90 giorni. Può capitare, però, che debbano essere assunti provvedimenti urgenti e indifferibili prima che venga celebrata l'udienza. in questo caso l'art. 473 bis 15 c.p.c. consente al Giudice, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, assunte ove occorre sommarie informazioni, di adottare con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Contestualmente il Giudice fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.

Tutte le difese prima dell’udienza

La Riforma Cartabia ha inciso notevolmente sul contenuto del ricorso e sulle prove che devono essere sottoposte al Giudice. Tutte le difese, infatti, dovranno essere scoperte prima che il Giudice senta le parti. Si tratta del dovere di depositare tutti i documenti, indicare le prove, i testi, formulare le domande sin da subito. L'art. 473 bis 17 c.p.c. infatti prevede che entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473 bis 12, terzo comma. Entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria. Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.

Udienza davanti al Giudice

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo potrebbe comportare la condanna alle spese legali della parte che non compare.

All'udienza il giudice sente le parti alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione. Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione. Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.

Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato.