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TFR e pensione di reversibilità nella separazione e nel divorzio


Introduzione

Nell'ambito della separazione e del divorzio, è essenziale analizzare l'impatto economico del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), della pensione di reversibilità e dei fondi pensione. Questi aspetti possono influenzare significativamente la situazione finanziaria delle parti coinvolte. rendendo cruciale una comprensione approfondita delle normative e delle condizioni di accesso a tali benefici. Questo articolo fornirà una panoramica dettagliata sui vari aspetti legati ai diritti pensionistici in caso di separazione e divorzio, chiarendo procedure, documentazione necessaria e casi pratici.

Definizione e Normativa sul TFR

Il TFR, o Trattamento di Fine Rapporto, è la somma che il lavoratore percepisce alla cessazione del rapporto di lavoro. Come stabilito dall’art. 2120 del Codice Civile, l'importo si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari a un dodicesimo della retribuzione annuale. La quota è ridotta per le frazioni di anno computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Diritti del Coniuge Separato o Divorziato

In caso di separazione o divorzio, i diritti sul TFR variano.

L’art. 12 bis primo comma della legge sul divorzio (Legge n. 898/1970) stabilisce che: “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza”.

Secondo tale norma il coniuge divorziato ha diritto a una percentuale del TFR percepito dall'altro coniuge, a condizione che:

  • - non si sia risposato
  • - sia titolare di un assegno di divorzio

  • - il TFR sia maturato quando i coniugi sono divorziati o comunque dopo il deposito del ricorso per divorzio

Se invece il TFR matura prima del deposito della domanda di divorzio nulla potrà chiedere il coniuge solamente separato.

Calcolo dell'importo dovuto

L’art. 12 bis, secondo comma, stabilisce che la percentuale spettante al coniuge divorziato è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. La Corte di Cassazione ha chiarito che per calcolare l'importo dovuto, è necessario:

  • Dividere il TFR totale per il numero di anni di lavoro.
  • Moltiplicare il risultato per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro e il matrimonio sono coincisi.
  • Calcolare il 40% dell'importo ottenuto.

Somme escluse dal calcolo

Non tutte le somme percepite dal lavoratore vengono incluse nel calcolo del TFR spettante. Ad esempio, se il lavoratore ha richiesto anticipi sul TFR, queste somme non devono essere considerate nel montante su cui calcolare il 40% dovuto all'ex coniuge. Inoltre, non rientrano nel calcolo le somme versate nel fondo pensione, in quanto non vengono riscattate alla cessazione del rapporto di lavoro.
La Cassazione infatti ha stabilito che: “Il diritto del coniuge divorziato alla quota del Tfr non si estende alle somme che sono state destinate ad un fondo di previdenza complementare in quanto gli importi accantonati su fondo pensione non vengono riscossi alla cessazione del rapporto di lavoro e non sono riconosciuti come liquidazione ma come pensione integrativa, esulando dunque dalla nozione di “indennità di fine rapporto” di cui all’art. 12 bis della l. 898/70”.

Incentivo all'esodo

Sono comprese invece quelle somme ricevute come incentivo all’esodo da parte del lavoratore. La Cassazione con sentenza nr. 12014 dell’8 maggio 2023, infatti, stabilisce che: “La quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della L. n. 898 del 1970 n. 898, introdotto dall'art. 16 L. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dall'assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa.

Pensione di reversibilità e pensione indiretta

La pensione di reversibilità è una prestazione economica erogata ai familiari superstiti in caso di morte del lavoratore già pensionato. La pensione indiretta, invece, viene erogata ai familiari nel caso in cui il lavoratore deceda prima di raggiungere la pensione.

Il coniuge separato può avere diritto alla pensione di reversibilità, ma questo diritto può subire riduzioni legate all'assegno di mantenimento. Se il coniuge separato ha diritto a un assegno di mantenimento, questo può influenzare l'importo della pensione di reversibilità.

In caso di divorzio, il coniuge divorziato generalmente non ha diritto alla pensione di reversibilità, a meno che non ci siano stati accordi specifici o se percepisce un assegno di divorzio. È fondamentale chiarire gli aspetti economici durante la separazione.