Skip to main content

Ho riportato lesioni a causa di un accumulo di neve artificiale: posso chiedere i danni?


Non è così infrequente andare a sciare sulla neve artificiale che viene distribuita dagli impianti presenti in montagna. Tale sistema di innevamento deve poi essere livellato onde consentire agli utenti di fruire delle piste da sci senza alcun pericolo. Cosa succede se uno sciatore si procura lesioni a causa di un accumulo di neve non trattato a regola d’arte?

La responsabilità dello sciatore

Lo sciatore che si trova a percorrere una pista da sci deve ovviamente usare l’ordinaria diligenza nell’usufruire del bene in gestione a terzi. Sono escluse, pertanto, tutte le ipotesi in cui il comportamento dello sciatore sia imprudente: egli deve conservare una velocità commisurata alle condizioni della pista, alla visibilità della stessa in prossimità di dossi o curve, nonché parametrata alle condizioni atmosferiche. È evidente che in caso di intemperie la velocità che lo sciatore potrà tenere dovrà essere inferiore rispetto a quella consentita in caso di ottima visibilità. Uno sciatore deve fare attenzione anche alla presenza di altri utenti della pista da sci, evitare i fuori pista e prestare attenzione anche in base al tipo di pista. Se il tracciato viene percorso preferibilmente da principianti, egli dovrà curare di ridurre la propria velocità in modo da non creare pericolo a terzi. I minori devono essere sorvegliati dai genitori o da maestri di sci.

Vi sono casi, però, in cui nonostante il comportamento attento dello sciatore, accadono incidenti anche gravi sulle piste da sci.

Le responsabilità del gestore

L’articolo 2051 c.c. prevede che chiunque sia custode di una cosa risponde dei danni procurati se non prova il caso fortuito. In virtù di tale principio il gestore delle piste da sci deve curare che il bene non nasconda insidie tali da procurare un danno all’utente. In particolare, in caso di innevamento artificiale, deve segnalare in modo opportuno ostacoli atipici che non siano rimovibili quali accumuli di neve non rimossi o livellati causati dai cannoni ivi presenti. Se il danneggiato prova l’esistenza di un nesso causale tra lo stato della pista da sci e l’evento dannoso, la società che gestisce la pista deve provare il caso fortuito per liberarsi dalla colpa. Può far ciò solo provando il comportamento imprudente dello sciatore quale la velocità o l’uso anomalo della pista stessa.

La valutazione sulla responsabilità del gestore della pista da sci viene fatta dal Giudice del merito sulla base delle prove testimoniali e sulla base dei rilievi che vengono eseguiti. Se si riesce a dimostrare che la pista da sci è in gran parte occupata da un cumulo di neve non facilmente visibile e di dimensioni talmente ampie da non poter essere evitato da chi arriva, allora la responsabilità ex art. 2051 c.c. sarà palese ed accertata.

Ostacolo atipico

La qualifica di ostacolo tipico od atipico del cumulo di neve ha un’enorme importanza in relazione alla caduta di uno sciatore. La Cassazione ha precisato che sono ostacoli “tipici” quegli ostacoli visibili e prevedibili quali modesti cumuli di neve causati dal passaggio degli utenti, quelli derivanti dalla battitura della neve ovvero quelli procurati dalle nevicate intense che non possono essere livellati durante l’utilizzo delle piste. Tali ostacoli possono e devono essere evitati da uno sciatore di media diligenza che, per il solo fatto di utilizzare la pista, accetta che la stessa sia irregolare ma praticabile.

Devono essere considerati “atipici”, invece, quegli ostacoli difficilmente evitabili anche da uno sciatore prudente che non si attende di trovare sulla pista accumuli non visibili, non prevedibili e non evitabili neanche usando l’ordinaria diligenza.

In conclusione, nel caso in cui si riesca a provare il fatto occorso rappresentato dal cumulo di eccessive dimensioni, non segnalato né visibile ed il danno riportato, l’ente gestore delle piste da sci dovrà essere ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c.