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Altre responsabilità

Vi sono tutta una serie di danni riconducibili alla più ampia fattispecie prevista dall’art. 2043 c.c. che dipendono o da una responsabilità soggettiva di colui che commette il fatto, ovvero una responsabilità oggettiva per il solo motivo di avere un rapporto con colui che ha provocato il danno. Anche in questi casi occorre dimostrare il fatto, il danno ed il nesso di causalità nonché convenire in giudizio anche colui che risulta essere responsabile oggettivamente.

Per quanto riguarda l’errore medico con l’entrata in vigore della Legge Gelli nel 2017 vengono stabiliti i parametri della responsabilità del medico e della struttura sanitaria presso la quale il professionista opera.

Errore medico

Occorre distinguere la prestazione eseguita dal medico nell’ambito di una struttura sanitaria rispetto a quella eseguita in uno studio privato. Nel primo caso il rapporto contrattuale intercorre tra paziente e struttura, mentre nel secondo tra paziente e medico in sé.

La Legge Gelli entrata in vigore nel 2017 limita la responsabilità del medico al comma 3 dell’art.7 della legge che afferma: “l’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. In queste ipotesi l’onere probatorio è a carico del paziente ai sensi dell’art. 2043 c.c. e la prescrizione opera dopo 5 anni.

Nei confronti della struttura sanitaria, invece, il comma 1 dell’art 7, stabilisce che: “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. Non è pertanto il paziente a dover provare la colpa del medico, ma la struttura sanitaria a dover provare il contrario. La prescrizione opera dopo 10 anni.

Responsabilità insegnante

In linea generale l’istituto scolastico ha una responsabilità di tipo contrattuale nei confronti dello studente che sorge nel momento dell’accettazione della domanda di iscrizione. Vi è, pertanto, l’obbligo da parte della scuola di vigilare sul ragazzo tutto il tempo in cui lo stesso rimane all’interno degli spazi scolastici, nonché di assumere tutte le cautele affinché lo studente non si procuri delle lesioni approntando gli ambienti secondo le norme della sicurezza.

Accanto alla responsabilità contrattuale è ravvisabile anche una responsabilità extracontrattuale che viene disciplinata dagli artt. 2047 c.c. secondo cui “In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto” e dall’art. 2048, II comma, c.c. secondo cui: “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” analogamente come succede per le responsabilità dei genitori in relazione agli atti compiuti dai figli minori.

Fatto illecito

Il fatto illecito viene disciplinato genericamente dall’art. 2043 c.c., che prevede che chiunque cagioni un danno ad altri è tenuto a risarcirlo. Il fatto illecito può concretizzarsi in un’azione che violi un obbligo o un dovere di non fare o in una omissione quando violi un obbligo di fare qualcosa. Il danno che deve essere risarcito è di natura patrimoniale se vi è un pregiudizio di natura economica ovvero non patrimoniale quando lede interessi che non hanno rilevanza economica.

Vi sono molteplici tipologie di fatti illeciti trattati dalla giurisprudenza: tutti i danni per inadempimento, la violazione del diritto di autore, l’utilizzo non consentito di immagini altrui, i danni cagionati da animali. Ogni caso è a sé e deve essere esaminato nel dettaglio per verificare quale sia l’azione da intraprendere.

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