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Impugnazione licenziamento e conseguenze


Nel caso in cui il lavoratore venga licenziato deve in primo luogo attendere che la lettera arrivi a casa propria. Non conviene mai firmare la lettera che viene consegnata a mano neppure per presa visione.

Nel momento in cui perviene la lettera spedita dal datore di lavoro il dipendente avrà 60 giorni di tempo per impugnarla a pena di decadenza. I sessanta giorni richiesti dalla legge decorrono da quando il lavoratore riceve la lettera. Se il lavoratore non impugna il licenziamento entro i 60 giorni previsti non potrà poi chiedere al Giudice di verificare l’illegittimità del licenziamento. Il lavoratore conserva, però, la possibilità di agire per la richiesta dei danni sempre che vi siano i presupposti.

Come impugnare il licenziamento

Cosa deve scrivere il lavoratore per impugnare il licenziamento?

È buona norma in questi casi evitare il fai da te e farsi assistere da un legale che saprà consigliare al meglio.

In ogni caso è necessario mettere per iscritto la volontà di contestare il provvedimento assunto dal datore di lavoro. Nel caso in cui la lettera venga scritta dall’avvocato, dovrà essere firmata anche dall’interessato previo conferimento di procura al legale.

Successivamente all’impugnazione del licenziamento il lavoratore dovrà depositare il ricorso davanti al Giudice del Lavoro entro 180 giorni dalla data di invio della lettera di impugnazione del licenziamento.

Si badi bene che i 180 giorni non decorrono dalla scadenza dei 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale, ma dall’invio della prima lettera di impugnazione. Il lavoratore può anche chiedere, sempre entro gli stessi termini, un tentativo di conciliazione o arbitrato al datore di lavoro.

Se però la conciliazione o l’arbitrato vengono rifiutati e non sia stato raggiunto l’accordo, il lavoratore dovrà entro 60 giorni andare davanti al Giudice del Lavoro.

In caso di contratto a tutele crescenti – cioè quei contratti stipulati a partire dal 7 marzo 2015 - se il datore di lavoro vuole evitare che il lavoratore si rivolga al Tribunale deve proporre al lavoratore una conciliazione in una delle sedi protette: presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, presso una sede sindacale oppure in commissione di certificazione.

La conciliazione deve essere proposta entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento e consiste in un risarcimento economico di un importo prestabilito, da pagare con assegno circolare.

Questa procedura di conciliazione, e la conseguente accettazione di tale offerta comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla sua impugnazione.

Prove e revoca

Chi deve provare cosa?

Il lavoratore dovrà provare la discriminazione subita, la sussistenza del rapporto di lavoro e l’intervenuto licenziamento.

Il datore di lavoro dovrà provare la giusta causa di licenziamento o il giustificato motivo soggettivo ovvero le esigenze aziendali in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Nel caso in cui il datore di lavoro voglia revocare il licenziamento comminato, dovrà farlo entro 15 giorni dal ricevimento dell’impugnazione del licenziamento fatta dal lavoratore. In caso di revoca il rapporto di lavoro continua secondo i medesimi elementi precedenti il licenziamento, come se questo fosse mai avvenuto.

Tutela nel licenziamento

Quali tutele ha un lavoratore che si vede riconoscere il licenziamento ingiustificato?

Tutela obbligatoria

È disciplinata dall’art. 8 legge 604/1966 ed è prevista nei casi in cui:

  • L’imprenditore abbia meno di 15 dipendenti ovvero meno di 60 dipendenti per organizzazioni imprenditoriali ovvero fino a 5 dipendenti per gli imprenditori agricoli
  • Il lavoratore sia stato assunto prima del 7 marzo 2015
  • Il licenziamento sia ingiustificato ovvero vi siano vizi di procedura nel licenziamento disciplinare

Se il licenziamento viene giudicato ingiustificato il datore di lavoro deve:

  • o riassumere il lavoratore entro il termine di tre giorni
  • ovvero deve risarcire il danno pagando un importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Se il lavoratore ha un’anzianità di servizio superiore ai 10 anni il massimo delle mensilità vengono alzate fino a 10, se l’anzianità è superiore ai 20 anni le mensilità si possono elevare fino a 14.

Oltre all’indennità risarcitoria il lavoratore ha anche diritto di percepire l’indennità sostitutiva del preavviso in caso di licenziamento per giusta causa.

Tutela reale indennitaria

È disciplinata dall’art. 18 Statuto dei Lavoratori per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015.

Le riforme hanno portato all’esistenza di un sistema molto complesso che può riassumersi in quattro categorie:

  • tutela reintegratoria piena: in caso di licenziamenti nulli o inefficaci;
  • tutela reintegratoria ridotta: in caso di licenziamenti ingiustificati, privi di giusta causa e di giustificato motivo soggetti e oggettivo. In questo caso l’indennità sarà limitata a 12 mensilità;
  • tutela indennitaria forte: in altri casi di licenziamento ingiustificato: le mensilità saranno da 12 fino ad un massimo di 24;
  • tutela indennitaria ridotta: nel caso di licenziamento viziato nella forma o nella procedura: le mensilità saranno da 6 a 12.

Se dopo la sentenza il datore di lavoro non reintegra il lavoratore, dovrà corrispondere un risarcimento commisurato alla retribuzione. Il datore di lavoro deve poi versare tutti i contributi previdenziali e assistenziali.

Se il lavoratore, seppur reintegrato, non rientra al lavoro entro 30 giorni dall’invito, il rapporto di lavoro si risolve sempre che il lavoratore non abbia richiesto l’indennità sostitutiva di reintegrazione.