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Amministratore di condominio e aggiornamento


Cosa succede se l’amministratore di condominio non osserva l’obbligo di formazione annuale previsto?

Per legge l’amministratore di condominio è obbligato a rispettare determinati requisiti per poter essere nominato: egli deve seguire un corso di formazione iniziale che preveda la partecipazione ad almeno 72 ore di istruzione e partecipare regolarmente alla formazione periodica annuale pari ad almeno 15 ore di lezione per ogni anno. Tali obblighi non vengono applicati se l’amministratore viene scelto tra i condomini dello stesso edificio. Oltre a ciò egli deve esibire i certificati di formazione annuale a richiesta dei condomini.

Quali conseguenze se l’amministratore non segue i corsi?

Secondo l’art. 1129, secondo comma, del codice civile l’amministratore di condominio, contestualmente all’accettazione dell’incarico e ad ogni rinnovo, deve comunicare i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale dove si trovano i registri, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta, può prenderne gratuitamente visione e ottenerne copia dietro il rimborso delle spese. La mancanza di comunicazione di uno di questi elementi costituisce grave irregolarità. Ma vi è di più. La mancata comunicazione del possesso dei requisiti professionali giustifica la revoca dell’amministratore sia da parte dell’assemblea, sia da parte del singolo condomino che voglia rivolgersi al Giudice. Tra questi requisiti rientra anche l’aggiornamento annuale previsto dalla legge.

Quali conseguenze se l’amministratore non esibisce gli attestati?

Altro compito previsto dalla legge ed a carico dell’amministratore è l’esibizione degli attestati di frequenza a corsi di aggiornamento professionale. Può richiedere l’esibizione sia l’assemblea sia il condomino singolarmente. Nel caso in cui l’amministratore, seppure sollecitato, non voglia mostrare i certificati di frequenza ai corsi obbligatori è possibile ricorrere al Giudice affinché ne ordini l’esibizione. È evidente che il diritto di ogni condomino di sapere che l’amministratore è in regola con la propria formazione si lega strettamente con il diritto di avere la migliore rappresentazione degli interessi del condominio di fronte ai terzi.

Nel caso in cui l’amministratore non adempia all’esibizione neppure dietro all’ordine del Giudice l’assemblea potrà procedere alla revoca dell’incarico per giusta causa.

Validità delibera assembleare in caso di violazione alla formazione

Posto che l’amministratore di condominio ha un obbligo di formazione iniziale con il conseguimento di un attestato che lo autorizzi a rivestire la qualifica di amministratore, nonché un obbligo formativo annuale che si sostanzia in sole 15 ore di formazione, nel caso in cui l’assemblea nomini un amministratore che fin dall’inizio non ha adempiuto all’obbligo o che successivamente alla nomina non abbia provveduto all’aggiornamento professionale, la relativa delibera sarà nulla senza possibilità di sanatoria. Secondo i termini di impugnazione delle delibere nulle non occorre rispettare il termine di 30 giorni ma l’impugnazione può essere proposta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse. Sicuramente l’amministratore di condominio che abbia frequentato il corso di formazione iniziale ha la qualifica di amministratore, ma non può assumere incarichi solo se e solo per quegli anni in cui manca l’aggiornamento. Se riprende a frequentare i corsi di formazione può nuovamente essere nominato.

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