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L’amministratore di sostegno si compra in Posta a 6,20 euro…


Ebbene sì. Il Ministro Nordio ha fatto un accordo con Poste Italiane per consentire ai cittadini una giustizia di prossimità. Secondo tale accordo è possibile andare in Posta, compilare i moduli per la richiesta dell’amministratore di sostegno, pagare la modica cifra di euro 6,20 e il gioco è fatto.

Se, invece, ritieni che la tua tutela valga più di pochi euro dovrai comunque informarti in merito all’istituto dell’amministratore di sostegno e sapere quanto è delicato ogni passaggio propedeutico e successivo alla nomina

A cosa serve

L'amministratore di sostegno è una figura che deve affiancare la persona in difficoltà per il compimento di tutti gli atti che l’amministrato non è più in grado di compiere quotidianamente come andare in banca o in posta per operazioni contabili, acquistare beni, amministrare le proprie finanze, valutare l’opportunità di seguire cure consigliate, o anche solo fare la spesa e preservare la propria incolumità. Può essere nominato un amministratore di sostegno non solo per persone anziane, ma anche per persone che anche solo temporaneamente non riescono a controllare la loro vita per abuso di sostanze tossiche, alcool, ovvero disabili e persone, in generale, in difficoltà.

La legge n. 6 del 9 gennaio 2004 ha stabilito che la nomina dell’amministratore di sostegno viene fatta dal Giudice Tutelare dopo aver sentito, se possibile, l’amministrato e i parenti ed affini. Questi ultimi, infatti, potrebbero opporsi alla nomina per valide ragioni che devono essere spiegate al Giudice.

Come viene scelto l’amministratore di sostegno

La richiesta di amministrazione può essere fatta sia dall’interessato sia da persone a lui vicine. Se nella richiesta non viene indicato un amministratore, il Giudice provvede a nominarne uno d’ufficio.

La scelta della figura che si dovrà occupare del soggetto debole deve essere accurata. È preferibile scegliere una persona vicina come un familiare, figlio, coniuge, nipote, che sia affidabile e che conosca l’amministrato sia nei suoi desideri che nelle sue abitudini. Visto che l’amministratore dovrà gestire anche i soldi conviene affidarsi nelle mani di chi si conosce e sia affidabile. Questo è uno dei motivi per cui tutto il Consiglio Nazionale Forense si è opposto all’accordo fatto dal Ministero con le Poste. Si pensi a quante persone anziane potrebbero essere accompagnate in Posta da una persona tutt’altro che affidabile, quale controllo potrebbe essere fatto a priori?

Un avvocato esperto in materia di tutela dei soggetti deboli è certamente in grado di capire quali interessi devono essere tutelati.

Il controllo del Giudice

L’Amministratore di sostegno può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Egli deve comunque richiedere l’autorizzazione al Giudice per:

  • acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio
  • riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
  • accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
  • fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
  • promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

È necessaria l’autorizzazione del Tribunale su parere del Giudice Tutelare, invece, per:

  • alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento. Quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.
  • costituire pegni o ipoteche;
  • procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
  • fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

La revoca dell’amministratore di sostegno

L’Amministratore di sostegno può e deve essere revocato se i motivi che hanno portato alla nomina non esistono più, per esempio non vi sono più le ragioni mediche per ritenere la persona non in grado di attendere alle proprie attività quotidiane, oppure quando ha commesso atti o fatti contro gli interessi dell’amministrato non gestendo le finanze secondo quando previsto dal Giudice, non depositando il rendiconto dovuto, o altro. La revoca viene stabilita dal Giudice dietro la presentazione di una domanda ad opera dell’amministrato o del Pubblico Ministero o di altra persona di riferimento.

Deve essere documentata la ragione della richiesta revoca in base ai motivi per i quali si richiede. Nel caso in cui il Giudice respinga la domanda è possibile presentare reclamo in Corte d’Appello.

Se hai bisogno di assistenza in materia contatta lo studio per maggiori informazioni.