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Se il mio debitore è già pignorato posso procedere con il mio pignoramento?


Capita spesso che successivamente alla notifica del pignoramento presso terzi il creditore sia informato dell’esistenza di altri creditori che come lui hanno pignorato lo stipendio, il conto corrente o crediti che il proprio debitore deve riscuotere. Cosa succede in questi casi? Il creditore che agisce successivamente deve interrompere il proprio pignoramento perché non prenderà nulla oppure può “mettersi in coda”?

Pluralità di pignoramenti

L’art. 590 c.p.c. disciplina la pluralità di pignoramenti stabilendo che il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui. Per esempio in caso di pignoramento del conto del debitore presso la Banca, quest’ultima nel rendere la dichiarazione, dovrà dire se su quel conto sono in corso altri pignoramenti. Nel caso in cui il terzo ometta tale informazione sarà responsabile per i danni che i creditori pignoranti dovessero soffrire per non essere stati chiamati nella procedura esecutiva.

Al comma nr. 2 dello stesso articolo si prevede che il terzo, nel caso in cui altri pignoramenti intervengano dopo che ha già reso la propria dichiarazione, può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.

Se il pignoramento successivo viene eseguito prima dell’udienza fissata per l’assegnazione o la vendita l’atto di pignoramento sarà tempestivo ed inserito nel fascicolo dell’esecuzione del primo pignoramento, se viene eseguito dopo sarà un pignoramento tardivo.

Natura della dichiarazione del terzo

Come detto sopra il terzo pignorato deve rendere la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 547 c.p.c. che prevede che: “Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato”.

La dichiarazione del terzo viene considerata in dottrina ed in giurisprudenza una confessione giudiziale a tutti gli effetti con la conseguenza che non può essere revocata se non per errore di fatto o violenza salvo che non sia già intervenuta l’assegnazione del credito pignorato.

Autonomia di ogni pignoramento

Sebbene i pignoramenti successivi intervenuti prima dell’assegnazione del credito debbano essere inseriti nel fascicolo della prima esecuzione, secondo la Cassazione i singoli pignoramenti conservano comunque ciascuno i propri effetti. Di conseguenza, il provvedimento di estinzione relativo ad uno solo di essi, in particolar modo là dove la riunione dei distinti fascicoli non abbia avuto ancora formalmente luogo, non può ritenersi riferibile anche agli altri. A seguito della ricezione di un atto di pignoramento di un credito, il terzo resta soggetto agli obblighi di custodia di cui all'art. 546 c.p.c. e gli atti estintivi del suo debito successivi a tale notificazione non hanno effetti nei confronti del creditore procedente, ai sensi dell'art. 2917 c.c. In caso di successivi distinti pignoramenti, il vincolo gravante sul terzo è ricollegabile a ciascuno di essi, di modo che se uno dei pignoramenti perde effetti, restano fermi quelli degli altri. Perché vengano meno gli obblighi di custodia del terzo e gli effetti di cui all'art. 2917 c.c. è dunque necessario che perdano effetto tutti i pignoramenti e ciò può avvenire esclusivamente laddove sia pronunciato uno specifico provvedimento di estinzione in relazione a ciascuno di essi. In ogni caso osserva la Corte che l'avvenuta violazione degli obblighi di custodia derivanti dall'art. 546 c.p.c. da parte del terzo in buona fede, in conseguenza dell'erronea supposizione dell'avvenuta estinzione della procedura esecutiva non può comunque pregiudicare in nessun caso i diritti del creditore procedente (specie se incolpevole). In tale situazione, infatti, restano fermi tutti gli effetti del pignoramento, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 2917 c.c., che rendono inefficace il pagamento effettuato dal terzo dopo la notifica del pignoramento, salvi gli eventuali diritti risarcitori del terzo stesso nei confronti del soggetto che, inducendolo colposamente in errore, gli abbia provocato l'eventuale danno (costituito dall'obbligo di procedere nuovamente al pagamento del medesimo debito in favore del creditore pignorante, senza eventualmente poter recuperare l'importo corrisposto al debitore).

Conclusioni

Per concludere, quindi, nel caso in cui prima del pignoramento presso terzi siano intervenuti sullo stesso credito altri pignoramenti, il creditore successivo potrà soddisfare il proprio credito solo dopo la soddisfazione dei precedenti sempre che vi sia capienza della somma pignorata. Nel caso di pignoramento di stipendio, fino a quando il debitore conserva la propria posizione di dipendente gli stipendi potranno essere sottoposti a pignoramento anche successivamente al soddisfacimento del o dei creditori precedenti.