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Come posso contestare un decreto ingiuntivo?


Se hai ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo e ritieni che sia errato, devi metterti in contatto subito con un avvocato esperto in recupero crediti che sappia come difendere le tue ragioni.

Secondo il codice di procedura civile l’opposizione deve essere proposta entro il termine di 40 giorni da quando si è ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo e si propone con citazione davanti all’Ufficio Giudiziario al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto.

Cosa occorre in sostanza all’avvocato per poter opporre il decreto ingiuntivo? Sicuramente il decreto notificato, poi qualunque atto o documento che attesti che il credito di cui al decreto notificato non è corretto, o è già stato pagato ovvero è minore di quello richiesto.

Se il debitore non contesta il decreto ingiuntivo entro i termini, lo stesso passerà in giudicato e consentirà al creditore di far intervenire l’Ufficiale Giudiziario per la riscossione coattiva del credito.

Forma dell’opposizione davanti al Tribunale

Secondo l’art. 645 c.p.c. l’opposizione a decreto ingiuntivo si propone davanti all’Ufficio Giudiziario al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto. L’opposizione deve essere fatta con atto di citazione da notificare al ricorrente. In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al Giudice. I termini che devono essere indicati nell’atto di citazione sono minimo 120 giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di 150 giorni se si trova all’estero.

Con la Riforma Cartabia, poi, l’atto di citazione deve contenere quanto previsto dal nuovo art. 163 c.p.c.:

  • l’indicazione del Tribunale davanti al quale la domanda è proposta
  • i dati tutti dell’attore e del convenuto, nonché dei legali che li assistono
  • la determinazione della cosa oggetto della domanda
  • l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento
  • l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto con le conclusioni
  • l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti
  • l’udienza di comparizione con invito al convenuto a costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell’udienza indicata con l’avvertimento che la costituzione oltre termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167, che la difesa tecnica con l’avvocato è obbligatoria e che può essere presentata istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio

Forma dell’opposizione davanti al Giudice di Pace

Con la riforma Cartabia in vigore dal 1° marzo 2023 la forma dell’opposizione a decreto ingiuntivo che deve essere presentata davanti al Giudice di Pace ha creato non pochi problemi, sia per quanto riguarda la pendenza della lite sia per quanto riguarda la forma.

Ponendo per ipotesi che il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato depositato dopo la data del 28 febbraio 2023 l’opposizione dovrà essere proposta con ricorso semplificato ex art. 281 decies c.p.c. così come richiamato dall’art. 316 c.p.c. che prevede per le cause innanzi al Giudice di Pace la forma del procedimento semplificato del giudizio di cognizione.

Se invece il ricorso per decreto ingiuntivo dovesse essere stato depositato prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, dovrebbe seguire le regole antecedentemente poste per il procedimento ordinario davanti al Giudice.

Mediazione obbligatoria

Il nuovo dispositivo dell’art. 5 del D.L. 28/2010 in materia di mediazione prevede che, a far data dal 30 giugno 2023, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione.

In queste controversie l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il Giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza durante la quale verrà accertato se la condizione di procedibilità è soddisfatta. In caso negativo dichiara l’improcedibilità della domanda. Anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo è necessario esperire la mediazione obbligatoria ad opera del creditore opposto.

Hai ricevuto un decreto ingiuntivo e vuoi contestarlo? Mettiti in contatto con lo studio.