Cassazione 22401 del 6 settembre 2019
La Corte di Cassazione ribadisce il concetto secondo cui sono nulli gli accordi presi in sede di separazione con il versamento di una tantum onde evitare di dover versare un assegno di divorzio.
Nel caso in cui il coniuge beneficiario della somma non sia autosufficiente il Giudice potrà ben disporre il versamento di un assegno di mantenimento divorzile.