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Recupero crediti giudiziale

La seconda fase del recupero del credito che spesso si rende necessaria dopo la messa in mora è l’avvio dell’azione giudiziaria. L’Avvocato Claudia Lantieri ha studio principale a Milano e secondario a Torino, ma assiste i clienti su tutto il territorio nazionale grazie alla possibilità di depositare e monitorare gli atti in via telematica.

Per andare in giudizio davanti al Giudice di Pace o al Tribunale è necessario che il creditore sia in possesso di documenti che attestino il proprio credito quali fatture, contratto, documento di trasporto o equivalenti, riconoscimento di debito, documento sottoscritto dal debitore nel quale afferma di aver ricevuto una determinata somma.

In caso di mancanza di tali documenti sarà necessario agire secondo altre norme del codice di procedura civile quali una causa ordinaria o un ricorso celere contemplato dagli artt. 281 decies c.p.c. e seguenti.

La fase giudiziale si articola poi in subprocedimenti: decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento.

Decreto ingiuntivo

Nel caso in cui i tentativi stragiudiziali fatti per tentare di recuperare il credito non abbiano portato al soddisfacimento del cliente, è necessario rivolgersi al Giudice competente per richiedere la pronuncia di un decreto ingiuntivo. Per poter richiedere un decreto ingiuntivo è necessario essere in possesso di documenti che provino il diritto a chiedere il pagamento (fatture, contratto, documenti di consegna, libri contabili).

Nel caso in cui il cliente sia anche in possesso di una dichiarazione proveniente dal debitore di riconoscimento del debito, si provvederà a richiedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. In questo caso il creditore può chiedere l’immediato pagamento della somma portata dal decreto pronunciato dal Giudice senza dover attendere i tempi della notifica.

In linea generale se il decreto ingiuntivo non è provvisoriamente esecutivo occorre procedere alla notifica e attendere 40 giorni per poter eseguire. Nel caso in cui, invece, il Giudice abbia pronunciato il decreto provvisoriamente esecutivo, si potrà immediatamente procedere con la notifica del titolo esecutivo e del precetto per chiedere il pagamento.

Precetto

Il precetto è l’atto con il quale si intima al debitore di pagare le somme portate dal titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, assegno, cambiale) entro 10 giorni dalla notifica dello stesso. Nel caso in cui il debitore non adempia, il creditore potrà procedere al pignoramento dei beni. L’atto di precetto è pertanto una richiesta intermedia che si rivolge al debitore per dire di essere in possesso di un titolo che legittima la riscossione coattiva del credito, ma si concedono alcuni giorni per pagare ovvero per contestare tramite l’opposizione al precetto.

L'atto di precetto, una volta notificato, ha una validità di 90 giorni entro i quali il creditore deve procedere con il pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi (pignoramento dello stipendio, del conto in banca o altro). Se il creditore non chiede all'Ufficiale Giudiziario di eseguire l'atto scade e dovrà essere notificato un nuovo atto di precetto.

Pignoramento

Il pignoramento può essere mobiliare, immobiliare o presso terzi.

Con il pignoramento mobiliare vengono aggrediti beni mobili del debitore. L’ufficiale giudiziario si recherà a casa del debitore o presso l’azienda della quale è titolare, per ricercare beni che la legge consente di sottoporre a pignoramento, intimando al debitore di non sottrarli alla garanzia del credito. In seguito tali beni verranno venduti all’asta ed il ricavato, dedotti i costi di procedura, verrà assegnato al creditore.

Con il pignoramento immobiliare, invece, viene sottoposto a pignoramento un immobile (abitativo o commerciale). L’iter del pignoramento immobiliare è più complesso in quanto occorre che il bene venga stimato da un esperto nominato dal Giudice e la vendita viene effettuata da un professionista (avvocato, notaio o commercialista) sempre nominato dal Giudice. I costi di tale procedura sono maggiori anche perché occorre depositare i certificati relativi all’immobile (visure, certificazione notarile) che attestino la situazione dell’immobile stesso e gli eventuali gravami (ipoteche, pignoramenti).

Il pignoramento presso terzi è una procedura che consente di recuperare il credito congelando il denaro che il debitore deve avere da terzi soggetti (datore di lavoro, debitori, clienti, banche). Contestualmente alla notifica, infatti, il terzo soggetto viene avvisato che non dovrà disporre delle somme pignorate fino a quando il Giudice non darà ordini in merito.

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