L’Avvocato Lantieri assiste i propri clienti sia in fase stragiudiziale che giudiziale nelle controversie relative a:
Vi sono casi in cui uno dei due fidanzati decide, senza un giusto motivo, di non contrarre il matrimonio già stabilito.
La parte incolpevole si trova ad affrontare, oltre alle conseguenze sentimentali, anche quelle economiche già promesse o sostenute.
Si parla di vizi del consenso se il matrimonio è stato contratto per:
Violenza
Il matrimonio può essere impugnato se il consenso è stato estorto con violenza (minaccia di un male ingiusto) o determinato da un timore grave per cause esterne.
Il codice civile consente, in alcuni casi, di agire per far dichiarare la nullità del matrimonio già celebrato.
Per esempio il matrimonio è considerato nullo se contratto tra parenti e affini, nel caso di precedente matrimonio, in caso di delitto.
In alcuni casi il matrimonio può essere annullato se l’azione viene esercitata entro un determinato periodo di tempo dalla celebrazione (10 anni).
Comunione legale
se i coniugi non decidono diversamente vige la regola della comunione dei beni.