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È possibile chiedere la separazione in Italia anche nel caso in cui si sia contratto matrimonio con un cittadino di nazionalità estera. Sia nel caso in cui il matrimonio sia avvenuto in Italia, sia nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto all’estero non si pongono particolari problemi nell’adire il Giudice italiano.Ovviamente occorre che il matrimonio sia stato trascritto in Italia.
Se il coniuge dal quale ci si vuole separare ha residenza o domicilio in Italia, l’iter seguirà il corso normale della separazione prevista dal diritto civile. Nel caso in cui, invece, il coniuge sia residente all’estero, la competenza sarà del Giudice del luogo in cui ha la residenza colui che intende promuovere il giudizio. Se entrambi i coniugi vivono all’estero e sono d’accordo nel promuovere il giudizio di separazione, potrà essere adito qualsiasi Tribunale italiano.
Se il coniuge è irreperibile
È possibile separarsi dal coniuge se si è reso irreperibile? Certamente sì. Tutte le volte in cui il coniuge abbia lasciato la casa coniugale senza più comunicare un recapito, ovvero risulti irreperibile all'anagrafe o addirittura cancellato, è possibile comunque depositare il ricorso per separazione, in questo caso giudiziale, per ottenere la sentenza di separazione. Sarà necessario chiedere l'assistenza di un legale, esperto avvocato divorzista e matrimonialista, che dovrà provvedere a notificare tutti gli atti al luogo dell'ultimo domicilio del coniuge ovvero ai sensi dell'art. 142 del codice di procedura civile.
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