Divorzio giudiziale

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Divorzio giudiziale

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Il divorzio giudiziale, a differenza del divorzio consensuale, può essere promosso da uno dei due coniugi quando non vi è accordo tra le parti e si intende comunque ottenere lo scioglimento del vincolo. I coniugi possono richiedere il divorzio in presenza di una delle cause indicate dall’art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. In particolare è possibile chiedere il divorzio quando si è già separati da almeno 6 mesi in caso di separazione consensuale, ovvero un anno in caso di separazione giudiziale. I termini per depositare la domanda di divorzio decorrono sempre dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale al momento della separazione.

Anche in sede di divorzio, come per la separazione, vengono adottati i provvedimenti in merito all’assegno di mantenimento, ai rapporti con i figli, all’eventuale casa coniugale.

Con il divorzio cessano i reciproci obblighi coniugali, entrambi i coniugi ottengono la libertà di stato, la moglie non potrà più usare il cognome del marito, cessano i diritti ereditari salvo casi particolari.

Nel caso in cui un coniuge percepisca un assegno di mantenimento e l’altro riceva il trattamento di fine rapporto, il primo avrà diritto ad una quota del TFR; così come il coniuge beneficiario di un assegno di mantenimento avrà diritto alla pensione di reversibilità se l’ex coniuge muore senza essersi risposato, ovvero ad una quota della pensione parametrato alla durata del rapporto e allo stato di bisogno.

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