AFFIDAMENTO FIGLI

 

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Affidamento figli

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L’affidamento dei figli è in generale il dovere / potere dei genitori di assumere decisioni per i figli minori e nell’interesse degli stessi. Si parla di affidamento in relazione all’istruzione, educazione o salute fino a quando il figlio non acquista la propria capacità di agire con il compimento dei 18 anni. Tutto ciò è normale fino a quando perdura il matrimonio o la convivenza. Cosa cambia quindi con la separazione? Il tempo in cui si possono frequentare i figli, nient’altro. Si tenga presente che l’affidamento è di base condiviso tra i genitori con responsabilità disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione. Si potrà chiedere l’affidamento esclusivo solo in presenza di gravi situazioni di gestione dei figli da parte di uno dei genitori. Vediamo nello specifico.

 

Affidamento condiviso

 

Si parla di affidamento condiviso dei figli nella generalità dei casi in cui i genitori, siano essi sposati o solo conviventi, si separano. Ovviamente si tratta di dover disciplinare la gestione di figli minorenni atteso che un ragazzo di 18 anni è in grado di decidere in modo del tutto autonomo con chi rimanere in caso di separazione dei genitori.

Per quanto riguarda i figli minori, invece, è necessario prevedere chi è obbligato a decidere e ad assumersi le conseguenti responsabilità per le scelte fatte nell’interesse del minorenne. Non si tratta di decidere con chi rimane il figlio e per quanto tempo. Per questo solitamente, anche in caso di conflittualità tra i genitori, il Giudice decide di stabilire l’affidamento condiviso, eventualmente con responsabilità disgiunta delle questioni di ordinaria amministrazione.

Recentemente la Corte di Cassazione ha stabilito che pur in presenza di affidamento condiviso non necessariamente i figli devono trascorrere tempi paritari con il padre e la madre, questo perché il Giudice, nello stabilire i tempi di permanenza del figlio con l’uno o con l’altro genitore, deve partire dalla valutazione dell’interesse del figlio basando la propria decisione sull’esigenza di garantire al minore il benessere ed una crescita armoniosa e serena tenendo presente anche il suo diritto a conservare la relazione con entrambi i genitori. (Cass. 17221/2021)

 

 

Affidamento esclusivo

 

Quando allora è possibile l’affidamento esclusivo, cioè il potere / dovere di un solo genitore di prendere quelle decisioni necessarie per la vita del figlio?

Il Giudice potrebbe decidere di stabilire l’affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori si è disinteressato dell’educazione, del mantenimento, della salute e in generale della vita del figlio, ovvero quando ha assunto comportamenti atti ad ostacolare il rapporto con l’altro genitore impedendo le visite o i contatti. In tutti i casi in cui l’affidamento condiviso potrebbe in qualche modo nuocere al benessere del figlio, allo il Giudice ben potrà disporre l’affidamento esclusivo motivando le proprie ragioni. In ogni caso l’affidamento esclusivo ad un solo genitore non dispensa l’altro dal continuare a mantenere il minore.

Per poter ottenere l’affidamento esclusivo è necessario rivolgersi ad un avvocato competente ed esperto che valuti le ragioni del cliente sulla richiesta così gravosa ed impegnativa. Una domanda infondata, infatti, potrebbe procurare conseguenze morali e patrimoniali importanti.

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