In sede di separazione il Giudice attribuisce a carico del genitore con il quale il figlio minore o maggiorenne non autosufficiente non convive stabilmente, un assegno di mantenimento.
Occorre innanzitutto chiarire cosa comprende tale assegno di mantenimento.
Secondo le linee guida del Tribunale di Milano devono intendersi ricomprese le seguenti spese:
il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco.
Entrambi i genitori devono anche pagare, nella misura che viene stabilita, le spese extra assegno.
Tali spese sono state distinte nel seguente modo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico;
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all’estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Spese extrascolastiche con accordo (da documentare)
a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Lo studio dell’avvocato Lantieri applica le tariffe previste dal DM 55/2014 e successivi aggiornamenti e predispone un preventivo scritto al cliente per consentirgli di conoscere gli importi da corrispondere a titolo di onorari e di spese vive, nonché i tempi di versamento.
In caso di affidamento di più pratiche allo studio verranno predisposti preventivi agevolati.
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