Opposizione lavori straordinari

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Opposizione lavori straordinari

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Molti clienti quando si rivolgono allo studio riferiscono di non voler pagare le spese condominiali straordinarie perché non hanno approvato per esempio il rifacimento delle facciate, il rifacimento del tetto condominiale, ovvero perché all'assemblea non erano presenti. Ritengono quindi di essere esentati dalla partecipazione alla spesa. Così non è. In linea generale i condomini, anche se dissenzienti o assenti, devono partecipare alle spese condominiali straordinarie in base ai millesimi.

Secondo la Corte di Cassazione l’amministratore potrà pretendere, anche in modo coattivo, il pagamento delle quote a carico dei condomini se sussistono determinati elementi che sono: a) che l’assemblea sia validamente costituita e abbia deliberato con le maggioranze di cui all’art. 1136 comma quarto cod. civ.; b) che sia stato determinato l’oggetto del contratto di appalto da stipulare; c) che sia stata determinata la ditta prescelta; d) che siano state determinate le opere che devono essere realizzate; e) che sia stato determinato il prezzo delle opere.

Vi sono però dei casi in cui effettivamente il pagamento non è dovuto.

 

 

Quando il pagamento non è dovuto

 

Intanto è opportuno ricordare che i lavori straordinari di manutenzione in un condominio devono essere approvati dall’assemblea con le maggioranze previste dalla legge, ovvero, in prima convocazione, la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà dei millesimi dell’edificio (500/1.000). In seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti un terzo del valore dell’edificio. Per le opere straordinarie di notevole entità è, invece, richiesto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1.000, sia in prima sia in seconda convocazione.

Quindi se la delibera è stata votata senza le maggioranze previste occorrerà impugnarla per fermare i lavori di manutenzione straordinaria del condominio.

Analogamente dovrà essere impugnata quella delibera che decide lavori straordinari contrari alla legge, o se è frutto della decisione di una assemblea illegittimamente convocata ovvero se i lavori non sono stati inseriti nell’ordine del giorno.

In questi casi il condomino dovrà agire per far annullare la delibera in questione che decide sui lavori straordinari e contestare la richiesta di pagamento. Sarà opportuno conferire incarico ad un avvocato specializzato in controversie condominiali per verificare se quanto preteso deve essere dovuto.

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