PRECETTO

 

 

 

Precetto

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Il precetto è l’atto con il quale si intima al debitore di pagare le somme portate dal titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, assegno, cambiale) entro 10 giorni dalla notifica dello stesso. Nel caso in cui il debitore non adempia, il creditore potrà procedere al pignoramento dei beni. L’atto di precetto è pertanto una richiesta intermedia che si rivolge al debitore per dire di essere in possesso di un titolo che legittima la riscossione coattiva del credito, ma si concedono alcuni giorni per pagare ovvero per contestare tramite l’opposizione al precetto.

L'atto di precetto, una volta notificato, ha una validità di 90 giorni entro i quali il creditore deve procedere con il pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi (pignoramento dello stipendio, del conto in banca o altro). Se il creditore non chiede all'Ufficiale Giudiziario di eseguire l'atto scade e dovrà essere notificato un nuovo atto di precetto.

 

 

Se il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo?

 

Nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia stato rilasciato provvisoriamente esecutivo dal Giudice, il creditore potrà ottenere il pagamento della somma portata dal titolo senza dover aspettare i 40 giorni per l’opposizione del debitore. Ciò significa che chi deve pagare può anche contestare, ma intanto l’esecuzione può essere iniziata e solitamente viene promosso un pignoramento veloce quale il pignoramento presso le banche, presso il datore di lavoro o anche il pignoramento immobiliare.

 

 

Da quando decorre il termine di dieci giorni

  

Il termine di 10 giorni entro i quali pagare decorre dal momento della notifica del precetto. Se il debitore ritira la notifica fatta dall’Ufficiale Giudiziario o tramite posta non vi saranno dubbi in merito al termine iniziale. Nel caso in cui il debitore non ritiri la raccomandata il termine inizierà a decorrere dalla data in cui si perfeziona la compiuta giacenza.

In nessun caso comunque il fatto di non ritirare la notifica consentirà al debitore di dire che nulla sapeva in merito al decreto ingiuntivo perché la notifica si perfeziona ugualmente.

Troppo spesso i debitori pensano di nascondersi dietro al mancato ritiro delle raccomandate o delle notifiche degli atti affermando che nulla è stato notificato e vogliono fare opposizione al precetto o agli atti esecutivi. Si ricorda in linea generale che il Giudice, prima di pronunciare un qualunque provvedimento, verifica la corretta instaurazione del contraddittorio e anche se esiste un sia pur minimo dubbio che la notifica non si sia perfezionata, ordina la rinotifica dell’atto o del ricorso.

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