____________
Nel caso in cui il credito da recuperare derivi da un compenso professionale per l’opera prestata da un avvocato, commercialista, ingegnere, architetto, etc. il creditore dovrà agire entro tre anni da quando il credito diventa esigibile, salvo che non vi sia un contratto scritto che preveda diversamente. Il codice civile, infatti, all’art. 2956 prevede che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlate; dei notai per gli atti del loro ministero; degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese. Il termine di prescrizione è più breve rispetto a quello ordinario decennale in quanto solitamente l’intervento di un avvocato o di un professionista in generale viene corrisposto ad opera terminata e senza particolari formalità. Nel caso in cui vi sia, invece, un contratto scritto, la prescrizione sarà decennale ordinaria, come previsto dalla Corte di Cassazione e non opererà la norma sulla prescrizione presuntiva sopra richiamata (Cass. 737/2017).
Cosa conviene fare dunque? È più tutelante per il professionista far firmare al proprio cliente una lettera o un contratto di incarico per poter disporre di un termine più lungo per riscuotere il proprio credito agendo in via giudiziale.
Da quando decorre il termine? Dipende. Per un avvocato il termine può decorrere con il passaggio in giudicato della sentenza o con la revoca dell’incarico da parte del cliente.
____________
Cerchi un avvocato che ti segua per il recupero dei crediti?
Consulta le aree di competenza e contattaci
____________
+ 39 02 71040459
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.