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Due recenti sentenza della Corte di Cassazione sembrano ribaltare decisioni precedenti. La prima riguarda il mantenimento di un figlio maggiorenne che lavora con contratti a tempo determinato e l’altra la ex moglie che lavora part time.
Con riguardo alla sentenza relativa al mantenimento del figlio, la Suprema Corte conferma quanto statuito dalla Corte d’Appello che ha ritenuto ormai economicamente indipendente la figlia perché continuava a lavorare, sebbene con contratti a tempo determinato, percependo la somma di euro 900,00 al mese. Contestualmente è stata revocata l’assegnazione della casa coniugale alla madre.
La sentenza 11746/2021 ribalta il precedente orientamento secondo cui un figlio deve essere mantenuto, sebbene maggiorenne, fino a quando non raggiunge una stabilità economica con un lavoro che sia anche conforme alle proprie aspettative ed al percorso di studio. Da oggi, quindi, sembra che un padre possa interrompere il mantenimento se il figlio lavora a tempo determinato. Occorre ovviamente verificare caso per caso la sussistenza di tutti gli elementi.
Con la seconda sentenza (Cass. 12329/2021) invece, la Corte di Cassazione stabilisce che se la moglie lavora part time e non riesce a migliorare la propria condizione lavorativa, il marito separato dovrà versare un assegno di mantenimento. Intanto si osserva che con la separazione il vincolo coniugale non viene meno, ma terminano alcuni doveri quali la coabitazione, la fedeltà, la collaborazione, certamente non il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. Inoltre se è vero che la prova dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno incombe su colui che chiede il mantenimento, è anche vero che se vengono accertati i presupposti compresa la mancanza di colpa nel non riuscire a reperire un’occupazione più redditizia, ricade su chi intende contestare il diritto provare il contrario.
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